IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012 con la quale e' stato dichiarato, fino al 4 settembre 2012, lo stato d'emergenza in ordine alla grave crisi idrica che interessa il territorio della Regione Umbria dal mese di gennaio 2011 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Visto il Piano degli interventi approvato dalla Giunta della Regione Umbria con deliberazione n. 749 del 25 giugno 2012 contenente l'indicazione degli interventi urgenti e necessari da realizzare per il superamento della grave crisi idrica che interessa il territorio della Regione, nonche' delle risorse a cio' destinate; Vista la nota della Regione Umbria del 10 luglio 2012; Considerato che il perdurare della situazione di siccita' causata dalla carenza di precipitazioni compromette la vita sociale ed economica delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per la sanita' e l'igiene pubblica; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere gli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumita'; Acquisita l'intesa della Regione Umbria Dispone: Art. 1 1. Il Presidente della Regione Umbria e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica che interessa il territorio della Regione Umbria, in conformita' al Piano degli interventi di cui al successivo articolo 2, comma 1, oltre che nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della presente ordinanza. 2. A tal fine, il commissario delegato puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite. 3. I soggetti attuatori espletano gli incarichi loro attribuiti a titolo integralmente gratuito.